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Lettera della Gestapo del 19 maggio 1937 sulle misure repressive da adottare con i testimoni di Geova.


Polizia segreta di Stato Monaco, li 19 maggio 1937
Posto di polizia di Monaco
Il sindaco della città di Bad Kissingen Ricev. 20 Maggio 1937Nr. ...........
B. Nr 19790/37      II 1 B 
b.

A questura di Monaco, comando di polizia di Hof, ufficio distrettuale, (ad eccezione del Pfalz) commissari cittadini, succursale dell'ufficio distrettuale di Reichenhall,

E Per conoscenza
ai governi distrettuali (ad eccezione del Pfalz) signori
sindaci, signori sindaci delle città immediatamente distrettuali (ad eccezione del Pfalz), commissariati di frontiera, posti di servizio di frontiera.

Visto: Commissario di polizia

Oggetto: arresto (per motivi di pubblica sicurezza) di Studenti Biblici

Procedimenti: decisione della circolare dat. 23.09.35 B. Nr. 54216/35 I 1 B.

Ad annullamento della decisione della circolare dat. 23.9.35 B. Nr. 54216/35 I 1 B si ordina con effetto immediato quanto segue:

1. Ogni persona che in qualunque forma sostenga o propagandi le dottrine dell'illegale Associazione degli Studenti Biblici Internazionali (I.B.V.) o la coesione dei suoi sostenitori va arrestata e portata immediatamente davanti al tribunale per emettere un mandato giudiziario di arresto.

2. Se non viene emesso un mandato giudiziario di arresto o se viene più tardi nuovamente annullato, la persona divenuta  attiva a favore della I.B.V. va imprigionata eventualmente anche più di 7 giorni o va disposta la sua detenzione in un campo di concentramento.
Nel caso di un imprigionamento superiore a 7 giorni, va fatto rapporto in duplice copia con esatta indicazione della fattispecie. Qualora il trasferimento in un campo di concentramento venga effettuato unicamente sulla base di sospetti di una attività a favore dell'illegale I.B.V. , nell'istanza vanno dettagliatamente esposti i fatti da cui si è ricavato il sospetto di tale attività.
Riguardo alla durata dell'arresto va applicata una misura più severa soprattutto se si tratta di un funzionario della I.B.V. o una persona già recidiva. Come attività a favore dell'illegale I.B.V. non va considerato solamente se una persona si dichiara Studente Biblico o se rilascia la semplice dichiarazione che, come Testimone di Geova, deve rifiutare il servizio di leva, la collaborazione presso le organizzazioni di difesa contraerea del Reich, presso il corpo obbligatorio dei vigili del fuoco e simili organizzazioni. In questi casi non va decretato l'arresto, nel caso in cui, inoltre, non venga dimostrato che la persona ha, in qualsiasi forma, una parte attiva nell'illegale I.B.V.. Ma non appena alla semplice dichiarazione segue l'atto di rifiutare effettivamente, sotto ingiunzione, il servizio presso l'organizzazione di difesa contraerea del Reich, presso il corpo obbligatorio dei vigili del fuoco, ecc., va decretato l'arresto. In caso di ingiunzione a prestare il servizio di leva, se non viene eseguito l'ordine, la persona in questione va consegnata subito al posto di servizio competente delle forze armate.

3. Tutti gli appartenenti alla I.B.V. che al termine della detenzione vengono rilasciati dalle prigioni, sono da rimettere immediatamente in detenzione; il loro trasferimento in un campo di concentramento va richiesto sotto esposizione dei fatti riguardanti il caso.

p.p. (per procura)

firmato  Stepp .

Per la correttezza (della comunicazione) GESTAPO Segretario della cancelleria

Per cortesia dell'Archivio Centro Documentazione sui Bibelforscher.
Traduzione dal tedesco di Massimo Sorichetti.

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